
L’articolo 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che si provi il caso fortuito. Responsabilità condominio per beni in custodia
Responsabilità condominio per beni in custodia. I casi che più spesso si ritrovano nella pratica dei tribunali sono: i danni prodotti dalla chiusura improvvisa del cancello condominiale ad un’auto che si trova a transitare; i danni prodotti dalle infiltrazioni provenienti dalle condutture dell’acqua o del riscaldamento o delle fecali; i danni derivanti dal furto consumato da una persona che si è introdotta in un appartamento dello stabile condominiale.
E ancora, una recente sentenza ha stabilito che qualora una polizza fabbricati preveda la copertura per rottura accidentale di tubatura, tra le ipotesi debbono intendersi ricomprese quelle dovute a colpa. In assenza di dolo ed escludendo il caso fortuito, il termine accidentale ricomprende sempre anche il colposo, sempre se la fattispecie concreta non sia stata esclusa dal contratto. Se il danneggiato è lo stesso condomino, esso andrà considerato come terzo.
In conclusione possiamo dire che, il condominio e tutti gli altri condomini sono responsabili nei confronti di terzi e anche nei confronti degli stessi condomini, qualora fossero questi a ricevere danni dai beni in comune, che si ritengono in custodia del condominio.
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