Atti dannosi commessi dall’amministratore. Responsabilità condominio per gli atti dell’amministratore
Responsabilità condominio per gli atti dell’amministratore. Il condominio è responsabile per gli atti dannosi commessi dall’amministratore, dal portiere, dall’addetto alle pulizie e da quanti altri che anche occasionalmente hanno lavorato in nome e per conto del condominio, ovvero alle sue dipendenze.
Ai fini della responsabilità indiretta prevista dall’articolo 2304 c.c., anche se non è richiesta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è pur sempre necessaria la sussistenza dell’incarico di esecuzione di opere, anche di carattere occasionale o temporaneo che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza tra committente e commesso, in relazione alle mansioni a questo affidate.
Invece, la responsabilità del committente può essere esclusa quando il comportamento illecito del preposto non è funzionalmente e strumentalmente collegabile con l’incarico ricevuto.
Da ciò che la presunzione di responsabilità a carico del condominio postula un collegamento tra il fatto dannoso e le mansioni disimpegnate,a quel fine si richiede un vero e proprio nesso di causalità, è anche sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto dannoso e ciò vale anche se il dipendente ha operato oltre i limiti delle sue incombenze.
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