L’amministratore di condominio che amministra un piccolo condominio in modo non professionale incorre in responsabilità. Responsabilità dell’amministratore non professionale
Responsabilità dell’amministratore non professionale. L’art. 40 del codice penale equipara la responsabilità per aver determinato un evento dannoso alla omissione di iniziative intese ad evitare il verificarsi dell’evento stesso che si ha l’obbligo giuridico di impedire.
Il codice civile stabilisce che gli adempimenti devono avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), precisando che nel caso di attività professionali è richiesta una diligenza qualificata. L’art. 1710 c.c., inoltre, prevede che nel caso in cui l’incarico sia gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minore rigore.
Le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio e le responsabilità derivanti dalla custodia delle parti comuni gravano sui singoli condomini inoltre, nel caso di appalto di lavori è bene che affidare l’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ad un professionista in materia.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto, con sentenza n. 11131 del 2006, la corresponsabilità del condominio committente dei lavori nel caso di affidamento dell’appalto ad impresa manifestamente inidonea.
L’amministratore di condominio deve sempre avere l’attenzione di sottoporre all’assemblea l’approvazione di interventi mirati alla sicurezza delle parti ed impianti comuni in quanto la Cassazione penale ha con più sentenza stabilito di non ritenere l’amministratore responsabile qualora i lavori non vengano eseguiti per inerzia dell’assemblea.
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