All’interno di un edificio condominiale vi possono essere dei rischi per la sicurezza, rappresentati ad esempio dal parapetto del vano scale o del terrazzo, o anche da un gradino non segnalato o ancora da un atrio poco illuminato. Responsabilità del condominio
Responsabilità del condominio. In materia di responsabilità, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9.4.2008) limita la responsabilità diretta dell’amministratore di condominio in riferimento alle sue ordinarie attribuzioni.
Nell’ambito di un edificio condominiale il datore di lavoro e committente è lo stesso condominio.
Per cui sono i condomini a esercitare il potere decisionale, attraverso le deliberazioni assembleari, nonché il potere di spesa e di conseguenza ad essi l’amministratore deve far riferimento con un informativa precisa in sede di assemblea ai fini delle responsabilità che possono derivare e dei relativi interventi occorrenti per evitare ogni possibile rischio.
Recentemente la Cassazione, con sentenza n. 25521 del 2008, ha riconosciuto al condòmino caduto in una buca non segnalata nel pavimento del cortile condominiale il risarcimento dei danni subiti a carico del condominio. Nel caso in esame l’assemblea aveva deciso di appaltare i lavori a terzi senza affidare la custodia delle parti comuni interessate dagli interventi ad una figura professionale diversa dalla persona dell’amministratore che è il responsabile della sicurezza.
La sentenza ha affermato la responsabilità del condominio a causa della mancata custodia e vigilanza dei beni comuni affidata generalmente all’amministratore. Per cui l’ affidamento ad un altro professionista della custodia delle parti comuni interessate dai lavori di appalto oppure l’inserimento di una specifica clausola contrattuale al riguardo avrebbe consentito una più precisa conoscenza delle reciproche responsabilità.
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