Lâobbligo di rettifica della detrazione. Lâobbligo di rettifica si realizza soltanto al momento di effettuazione della prima operazione effettuata (cessione o locazione) dopo io decorso del quadriennio dellâultimazione della costruzione dellâimmobile sia abitato che strumentale. Rettifica detrazione Iva.Â
Rettifica detrazione Iva. La rettifica della dichiarazione deve essere eseguita nella dichiarazione Iva dellâanno in cui sono effettuate le operazioni esenti da Iva, Il debito risultante da tale rettifica dovrebbe coincidere cin quello stabilito per la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nel cui ambito si colloca lâoperazione esente.
Potrebbe anche accadere che unâ impresa costruttrice di un fabbricato composto da piĂš unitĂ immobiliari proceda alla cessione esente non dellâintero fabbricato, ma solo di una e piĂš unitĂ . In questo caso si pone il problema di individuare la quota di imposta riferita a tali unitĂ e oggetto della rettifica della detrazione. Quindi bisognerĂ procedere calcolando prima lâammontare complessivo dellâIva assolta a monte e detratta in relazione alla costruzione del fabbricato; poi si dovrebbe individuare la quota parte dellâIva detratta e riferita specificamente alle unitĂ cedute in esenzione.
Se invece parliamo di rettifica della detrazione Iva nelle operazioni straordinarie, la societĂ beneficiaria di unâoperazione di scissione parziale, che impiega i beni ricevuti in operazioni imponibili, può procedere alla rettifica della detrazione Iva non operata dalla scissa al momento dellâacquisto perchĂŠ gli stessi erano utilizzati in operazioni esenti.
Inoltre  se la societĂ istante effettua nel corso dellâanno esclusivamente attivitĂ di locazione di immobili strumentali per natura, con emissione di fatture soggette a Iva, potrĂ operare la rettifica della detrazione nella misura e per il periodo di osservazione previsto dai commi 4 e 7 dellâarticolo 19-bis2, tenendo presente che il successivo comma 8 stabilisce che per i fabbricati e le porzioni di fabbricati il periodo di rettifica termina al nono anno successivo a quello di acquisizione. La rettifica è, pertanto, eseguita ogni anno nella misura di un decimo per ogni anno di durata della locazione, fino al compimento del periodo di tutela fiscale – che decorre dalla âdata in cui i beni sono stati acquistati (âŚ) dalla societĂ scissaâ- poichĂŠ il bene ammortizzabile è locato in regime di imponibilitĂ .

LâAgenzia delle Entrate ha comunque riconosciuto il recupero dellâIva non detratta dalle societĂ scisse allâatto dellâacquisto di beni ammortizzabili (nel caso di specie, fabbricati) acquisiti in dipendenza di operazioni di riorganizzazione, a condizione che vengano soddisfatte tutte le modalitĂ dettate dalla legge:quando il cambio di destinazione dei beni ammortizzabili si verifica al loro primo impiego; nei quattro anni successivi a quello dellâentrata in funzione, elevati a nove in caso di fabbricati o aree fabbricabili.
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