L’obbligo di rettifica della detrazione. L’obbligo di rettifica si realizza soltanto al momento di effettuazione della prima operazione effettuata (cessione o locazione) dopo io decorso del quadriennio dell’ultimazione della costruzione dell’immobile sia abitato che strumentale. Rettifica detrazione Iva.
Rettifica detrazione Iva. La rettifica della dichiarazione deve essere eseguita nella dichiarazione Iva dell’anno in cui sono effettuate le operazioni esenti da Iva, Il debito risultante da tale rettifica dovrebbe coincidere cin quello stabilito per la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nel cui ambito si colloca l’operazione esente.
Potrebbe anche accadere che un’ impresa costruttrice di un fabbricato composto da più unità immobiliari proceda alla cessione esente non dell’intero fabbricato, ma solo di una e più unità. In questo caso si pone il problema di individuare la quota di imposta riferita a tali unità e oggetto della rettifica della detrazione. Quindi bisognerà procedere calcolando prima l’ammontare complessivo dell’Iva assolta a monte e detratta in relazione alla costruzione del fabbricato; poi si dovrebbe individuare la quota parte dell’Iva detratta e riferita specificamente alle unità cedute in esenzione.
Se invece parliamo di rettifica della detrazione Iva nelle operazioni straordinarie, la società beneficiaria di un’operazione di scissione parziale, che impiega i beni ricevuti in operazioni imponibili, può procedere alla rettifica della detrazione Iva non operata dalla scissa al momento dell’acquisto perché gli stessi erano utilizzati in operazioni esenti.
Inoltre se la società istante effettua nel corso dell’anno esclusivamente attività di locazione di immobili strumentali per natura, con emissione di fatture soggette a Iva, potrà operare la rettifica della detrazione nella misura e per il periodo di osservazione previsto dai commi 4 e 7 dell’articolo 19-bis2, tenendo presente che il successivo comma 8 stabilisce che per i fabbricati e le porzioni di fabbricati il periodo di rettifica termina al nono anno successivo a quello di acquisizione. La rettifica è, pertanto, eseguita ogni anno nella misura di un decimo per ogni anno di durata della locazione, fino al compimento del periodo di tutela fiscale – che decorre dalla “data in cui i beni sono stati acquistati (…) dalla società scissa”- poiché il bene ammortizzabile è locato in regime di imponibilità.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque riconosciuto il recupero dell’Iva non detratta dalle società scisse all’atto dell’acquisto di beni ammortizzabili (nel caso di specie, fabbricati) acquisiti in dipendenza di operazioni di riorganizzazione, a condizione che vengano soddisfatte tutte le modalità dettate dalla legge:quando il cambio di destinazione dei beni ammortizzabili si verifica al loro primo impiego; nei quattro anni successivi a quello dell’entrata in funzione, elevati a nove in caso di fabbricati o aree fabbricabili.
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