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Reverse charge edilizia

9 Maggio 2013 by Redazione Lascia un commento

cessazione contratto

Il Reverse charge indica il meccanismo dell’inversione contabile che consente l’eliminazione dell’esigibilità dell’IVA del prestatore e la detraibilità dell’IVA a favore del committente  il quale ha l’obbligo di auto fatturazione.  Reverse charge edilizia. 

 

Reverse charge in ediliziaReverse charge edilizia. Lo scopo del reverse charge consiste nell’evitare le frodi IVA: questo meccanismo, infatti, è stato voluto dall’erario per evitare che due soggetti in questione (il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi e il cedente o prestatore) frodino l’erario, non versando l’IVA o chiedendone il rimborso. 

I requisiti fondamentali per l’applicazione del sistema sono: che ci sia un subappaltatore che svolga attività riconducibile ad un’attività edilizia; che tale attività sia effettuata nei confronti di un appaltatore; che il contratto che lo lega all’appaltatore sia di subappalto e infine che le operazioni vengano qualificate ai fini Iva, come prestazioni di servizi e non come cessioni di beni e che il prestatore sia un soggetto passivo Iva ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati.

Si ritengono esclusi dal meccanismo di reverse charge i contratti di appalto, contratti con professionisti e i contratti di appalto-fornitura, in quanto prevedono la cessione di un bene

Reverse charge in ediliziaIn particolare, la disciplina del reverse charge si applica, per le fatture emesse dal 1 gennaio 2007, in relazione alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, da parte di soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili (imprese, queste ultime, che siano appaltatrici o a loro volta subappaltatrici, purché non proprietari dell’immobile).

Ma come si fattura in ambito di reverse charge ? Come già detto si ha bisogno innanzitutto di un  sub-appaltatore che fattura all’appaltatore, il quale a sua volta fattura al committente. L’azienda sub-appaltatrice quando dovrà emettere fattura nei confronti del “suo appaltatore”, dovrà farlo senza indicare e quindi caricare l’Iva. Una volta emessa la fattura essa verrà presentata all’appaltatore, il quale dovrà procedere ad integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotarla nel registro delle fatture emesse; annotarla nel registro degli acquisti.

Reverse charge edilizia: sanzioni

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria relativa al reverse charge applica le sanzioni generalmente previste per le violazioni di mancata fatturazione e registrazione di operazioni attive: chi viola gli obblighi di registrazione o omette l’imposta con l’integrazione è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200 % dell’imposta partendo da un minimo di € 258,00.

La stessa sanzione si applica al prestatore che ha regolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Se l’imposta viene assolta la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta sempre con un  minimo di € 258,00 e comunque non oltre i 10.000,00 euro per irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizione. Inoltre è prevista una sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati nei confronti del prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo del committente di regolarizzare l’emissione applicando comunque il meccanismo dell’inversione contabile.

Reverse charge in ediliziaE’ tuttavia ammesso il ravvedimento operoso, vedasi la detta risoluzione, pari ad 1/8 o ad 1/6 del 3% se versato entro il termine di 3 mesi o un anno dall’errata fatturazione. In ogni caso rimane salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell’ art. 19 D.P.R.  633/72.

Reverse charge edilizia – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa

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