Revoca amministratore per rendiconto incompleto. Tutti i condomini hanno il diritto di conoscere quali sono state le spese sostenute durante l’anno, il loro ammontare, il criterio di ripartizione delle spese e se vi siano ancora delle somme residue da pagare.
Spetta all’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130 c.c., ultimo comma, rendere conto della sua gestione. Nel caso in cui l’amministratore, per due anni consecutivi, viene meno a tale obbligo, oppure qualora vi sono dei sospetti di gravi irregolarità, egli può essere revocato dall’autorità giudiziaria su ricorso proposto da ciascun condòmino (art. 1129, ult. co., c.c.).
L’obbligo del rendiconto ha la funzione di garantire la trasparenza della gestione condominiale e trae la sua origine dalla natura del rapporto che si instaura tra l’amministratore ed il condominio a seguito della nomina di questo e della relativa accettazione.
Tale rapporto, infatti, rientra secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza nella figura del mandato che prevede il rendiconto come un atto dovuto ai sensi dell’art. 1713 c.c. e come tale non suscettibile di deroghe.
Il rendiconto dell’amministratore deve riguardare tutti gli aspetti dell’attività da lui svolta in modo che l’assemblea possa valutare l’esatto adempimento dei suoi obblighi e la sua diligenza nell’espletamento dell’incarico conferitogli.
Per quanto riguarda le formalità da seguire per la redazione del rendiconto, il codice civile non prevede formalità particolari.
Ciò che conta è che i criteri contabili osservati dall’amministratore siano facilmente comprensibili da tutti i condomini e che siano completi.
Se il rendiconto è incompleto perché ad esempio in esso non sono state incluse tutte le voci di spesa, l’amministratore di condominio può essere revocato per fondati sospetti di gravi irregolarità. Per la revoca in tal senso basta anche che una sola delle voci di spesa sostenute durante l’anno non sia inclusa nel rendiconto.
Ciò è stato stabilito recentemente da una sentenza del Tribunale di Messina del 15.11.2011 che ha sancito la revocabilità, per gravi irregolarità, dell’amministratore che abbia omesso, trascurato o ritardato la presentazione del rendiconto, anche solo con riferimento ad un solo aspetto di esso.
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