Nei confronti dei provvedimenti presi dall’amministratore condominiale è possibile proporre ricorso. Ricorso all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore
Ricorso all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore. L’articolo 1133 c.c. stabilisce che i provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini, contro tali provvedimenti è comunque ammesso il ricorso all’assemblea.
Tale ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento adottato dall’amministratore e può essere esperito in qualsiasi momento, senza alcun termine di scadenza, in quanto si tratta di un rimedio volto a provocare un controllo della stessa assemblea sull’operato dell’amministratore.
La circostanza che i singoli condomini possono ricorrere all’assemblea condominiale contro i provvedimenti presi dall’amministratore consente di affermare che anche l’amministratore può ricorrere all’assemblea per provocarne una deliberazione che sancisca la disciplina da lui adottata per l’uso delle cose comuni, al fine di vincere l’asserita resistenza di uno dei condomini.
Un’altra situazione rilevante riguarda la revoca di una deliberazione impugnata o comunque già materia del contendere.
In questi casi è possibile bloccare il contenzioso condominiale attraverso l’applicazione dell’articolo 2377 , ultimo comma, c..c.
In forza di tale norma, per l’amministratore che riceve un atto giudiziale di citazione da parte del tribunale sarà sufficiente convocare d’urgenza l’assembla e far revocare la deliberazione oggetto del contenzioso oppure ratificarla eliminando vizi già denunciati nel corso della causa. In questo modo il giudizio è evitato, fermo restando la liquidazione delle spese, che sarà operata in base al principio della soccombenza virtuale: la spesa verrà posta a carico di chi è stato soccombente in base ai vizi denunciati e alla loro sussistenza o meno.
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