Riforma del condominio: revoca amministratore condominiale
Il prossimo 18 giugno entrerà in vigore la nuova riforma del condominio. Una figura profondamente modificata e riqualificata dalla riforma è quella dell’amministratore che resta in carica 2 anni (salvo rinnovo), deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico.
In particolare, l’amministratore si dovrà occupare di tutti gli adempimenti fiscali del condominio, rendere fruibile, stabilendo giorni e orari, ai condomini ogni documento che è stato prodotto durante la gestione dell’economia del palazzo. Rientra nei suoi compiti anche la compilazione e l’aggiornamento costante dell’anagrafe del condominio, con i dati di ogni singolo proprietario.
Tuttavia, nonostante tutti questi obblighi, la nuova legge prevede anche maggiori possibilità di revoca per giusta causa dello stesso amministratore.
Per deliberare la revoca occorre la maggioranza assoluta dei millesimi dei condomini e pertanto sarà necessario convocare un’assemblea, che di norma compete proprio all’amministratore. Quest’ultimo dovrà convocarla se la richiesta gli perviene da un numero di condomini (minimo due) che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Se l’amministratore non provvede entro 10 giorni, i condomini interessati potranno convocarla direttamente. Ma non solo: in caso di gravi irregolarità fiscali anche un solo condomino può chiedere la convocazione.
E ancora, la revoca può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ogni condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 1131 c.c., se lo stesso non rende il conto della gestione, o in caso di gravi irregolarità. Stando alle fonti, tra queste ricordiamo:
-l’omessa convocazione da parte dell’amministratore dell’assemblea per approvare il rendiconto condominiale, il rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
-la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
-la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente di cui abbiamo parlato;
-la gestione secondo modalità che possano indurre a confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
-l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle trascrizioni eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.
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