Riforma condominio: in via di approvazione il nuovo disegno di legge. Si tratta di una riforma in corso di approvazione che tende a semplificare le norme di gestione del condominio.
Riforma condominio: le novità in approvazione
Vediamo cosa prevede e quali sono le novità più importanti.
– Per ciò che concerne le decisioni sulle parti comuni, l’innovazione consiste nel fatto che per gli interventi di sostituzione delle parti comuni o per il cambio della loro destinazione d’uso (ad esempio adibire il cortile a parcheggio) non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma basta che l’opera sia deliberata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea e che rappresentino i due terzi dell’edificio, mediante redazione di atto pubblico (a pena di nullità). Se a seguito di tali interventi un condòmino si veda ridurre un proprio diritto, costui ha diritto a richiedere un’ indennità.
– Per quanto riguarda il diritto di voto degli inquilini, questi lo possono esercitare in tutte quelle deliberazioni concernenti gli atti di amministrazione ordinaria e il godimento dei servizi e delle cose comuni. Hanno, altresì l’obbligo di partecipare alle relative spese in solido e al pari dei proprietari, mentre i titolari di diritto di usufrutto hanno diritto di voto in tema di riparazioni straordinarie.
– Continuando, qualora qualcuno creda che in una data unità immobiliare vi siano opere o impianti che non rispettano le norme di sicurezza può rivolgersi all’amministratore, il quale chiederà al proprietario dell’appartamento in questione la possibilità di accedervi con un tecnico. Se non si perviene ad un accordo o sull’acceso o sul tecnico che deve effettuare le verifiche la decisione spetterà al Tribunale. Se a seguito dei controlli risulti la regolarità dell’impianto o delle opere, colui che ha chiesto le verifiche sarà tenuto al pagamento delle relative spese.
– L’amministratore di condominio non è più tenuto a prestare garanzia per le somme da lui gestite nello svolgimento del suo incarico.
– Se a seguito di un assemblea di condominio l’amministratore non da esecuzione alla delibera, ciascun condòmino può inoltrargli una diffida alla quale l’amministratore dovrà rispondere entro 30 giorni o proporre opposizione (contro di essa il condòmino può rivolgersi al tribunale perché proceda in via d’urgenza), trascorsi i quali il condòmino potrà procedere con l’esecuzione.
– Il rendiconto del condomìnio deve essere compilato secondo il criterio di cassa e competenza e prevedere una relazione chiarificatrice. In qualsiasi momento ogni condomino e inquilino potrà prendere visione dei giustificativi di spesa ed estrarne copia. Inoltre, l’amministratore ha l’obbligo di aprire un conto corrente intestato al condomìnio.
– Infine, per ciò che concerne le assemblee di condominio, è previsto che per l’approvazione delle delibere in seconda convocazione, per quelle riguardanti le innovazioni (ai sensi dell’art. 1120, co. 1, c.c.), gli interventi straordinari di notevole entità, gli interventi di ricostruzione dell’immobile, basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti (nel primo caso) almeno un terzo del valore dell’edificio e (nei restanti casi) la metà del valore dell’immobile.
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