E’ ancora in corso l’iter per l’approvazione della riforma del condominio ( Progetto ddl AS71) che dopo essere stata approvata dal senato deve ora passare dalla camera. La riforma del condominio: ecco alcune delle novita’.
La riforma del condominio: ecco alcune delle novita’. Vediamo quali sono le novità più interessanti che riguarderanno quasi la metà degli italiani.
1. I condòmini possono chiedere che l’amministratore presti loro un’idonea garanzia.
Uno dei punti della riforma consiste in una maggiore tutela dei condòmini nei confronti dell’amministratore. Infatti essi potranno chiedere che l’amministratore presti loro una garanzia per un importo pari al bilancio dell’edificio in modo da evitare situazioni, già verificatesi negli anni passati, in cui l’amministratore si dilegui lasciando debiti e tasse condominiali non pagate.
2. Maggiori poteri e più responsabilità dell’amministratore
Alla base della riforma vi è la volontà di responsabilizzare maggiormente l’amministratore di condominio, ma anche di aumentarne i relativi poteri. Infatti, oltre al fatto che il suo mandato diventerà biennale l’amministratore dovrà redigere il rendiconto secondo i criteri di cassa e competenza, ossia dovrà indicare dettagliatamente tutte le somme incassate e pagate durante l’esercizio, ma anche tutti i debiti e i crediti maturati. In tal modo anche il suo operato diverrà più trasparente e controllabile.
Inoltre, sarà previsto un registro di contabilità in cui annotare i vari movimenti in ordine cronologico, un riepilogo finanziario e una nota esplicativa in cui dovranno essere indicate anche le eventuali questioni pendenti. L’amministratore sarà obbligato poi a convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, a pena di revoca.
Altro punto, non meno importante, consiste nell’istituzione di un registro degli amministratori presso ciascuna camera di commercio in cui saranno iscritti amministratori e stabili amministrati in modo da rendere possibile la raccolta di informazioni, per gli interessati, sulle capacità di gestione dei professionisti.
3. L’assemblea può votare un revisore dei conti
L’assemblea avrà la possibilità di votare un revisore dei conti la cui contabilità potrà essere controllata sia dai condomini che dagli inquilini, nonché dai fornitori del condominio.
4. L’assemblea può decidere sulla sostituzione e il cambio d’uso delle parti comuni con un voto a maggioranza
Sarà possibile poi la cessione e la divisione delle parti comuni da realizzarsi con la formula giuridica della sostituzione, da approvare con una maggioranza dei condomini che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi, solo nel caso in cui venga meno l’utilità delle parti comuni o quando si possa realizzare in altro modo l’interesse comune. In tal caso l’assemblea deve essere convocata almeno 30 giorni prima.
5. Altre novità
Altre novità sono il divieto di eseguire lavori nelle singole unità abitative qualora rechino pregiudizio alle parti comuni, la necessaria maggioranza degli intervenuti e i 501 millesimi per l’approvazione in assemblea diinnovazioni per il miglior uso o maggior rendimento delle parti comuni e l’obbligo per l’amministratore di agire entro 4 mesi nei confronti dei condomini morosi ai quali può essere sospesa l’erogazione dei servizi condominiali. Anche l‘inquilino diventa soggetto attivo e passivo nell’ambito condominiale potendo ora prendere visione di documenti condominiali che lo interessano, partecipare direttamente all’assemblea di condominio con diritto di voto, rispondere insieme al proprietario delle spese condominiali.
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