Chi e come si presenta la richiesta di rimborso. Rimborso dell’Iva 10% pagata sulla Tarsu/Tia
Rimborso dell’Iva 10% pagata sulla Tarsu/Tia . La Corte Costituzionale con sentenza del 24 luglio 2009 n. 238 ha sancito che la TIA, ossia la Tariffa di Igiene ambientale, è una tassa e non una tariffa, di conseguenza sulla stessa non può è applicabile l’Iva al 10%.
Ne deriva che tutti coloro che dal 1999 al 2008 hanno pagato la TIA con annessa Iva hanno diritto ad ottenere il rimborso di quest’ultima per tutti i 10 anni trascorsi.
Facendo un salto all’indietro, si ricorda che nel 1999 molti Comuni hanno sostituito la Tarsu, tassa sui rifiuti solidi urbani, con la Tia, tariffa di igiene ambientale, come stabilito dall’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 (il c.d. Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999.
Ora, le differenze tra Tarsu e Tia stanno nel fatto che nella Tarsu il calcolo del contributo viene effettuato in base ai metri quadrati dell’immobile, mentre nella Tia la tariffa è determinata da dei costi generici del servizio a cui si aggiunge una componente variabile legata ai rifiuti effettivamente prodotti.
Nel momento in cui si è passati dalla tassa alla tariffa è divenuto possibile applicare su quest’ultima l’Iva al 10% finché non è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale del 2009.
Tutti coloro che presenteranno la richiesta di rimborso in tal modo non pagheranno più l’Iva sulle prossime fatture.
Al contrario, coloro che non lo faranno dovranno continuare a pagare l’Iva in quanto il beneficio non scatta in maniera automatica, ma solo a seguito di apposita richiesta in tal senso.
Naturalmente prima di presentare la richiesta di rimborso occorre verificare che nelle fatture sia stata effettivamente addebitata l’Iva. Dopodiché è necessario avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA che devono essere allegate in copia alla domanda.
Nell’apposita sezione modulistica è possibile scaricare gratuitamente la richiesta di rimborso.
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