
Con una recente risoluzione, la n. 105/E del 31.10.2011, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di rinuncia volontaria all’agevolazione prima casa. Rinuncia agevolazioni prima casa
Come rinunciare all’agevolazione sulla prima casa. Nella risoluzione si chiarisce che può rinunciare all’agevolazione prima casa, senza incorrere in sanzioni, il contribuente che si è impegnato a trasferire la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito notarile, nel Comune in cui si trova la casa oggetto dell’acquisto agevolato, allorché la residenza non sia ancora stata trasferita ed i 18 mesi non siano ancora trascorsi.
Una volta trascorsi i 18 mesi senza che vi sia stato il trasferimento di residenza e sempre che non sia ancora iniziata la procedura di accertamento da parte del competente ufficio, il contribuente può usufruire del ravvedimento operoso che comporta il pagamento da parte sua di una sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta agevolata e quella ordinaria e non anche della sanzione per intero.
Con tale risoluzione l’Agenzia conferma che la rinuncia alle agevolazioni prima casa non spetta al contribuente che ha usufruito del beneficio in presenza di tutti i presupposti richiesti. Per cui, una volta conseguito il beneficio questo non può più essere oggetto di rinuncia.
Al contrario, diverso è il caso in cui il soggetto si sia impegnato a trasferire entro 18 mesi dal rogito la propria residenza nel Comune in cui si trovi l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Infatti, se prima dello scadere dei 18 mesi il contribuente intende rinunciare all’agevolazione prima casa (situazione non ancora consolidata dato il mancato trasferimento di residenza) egli deve presentare un’istanza all’Agenzia in cui dichiara di non voler più trasferire la residenza e rinuncia pertanto all’agevolazione prima casa. In tal caso il contribuente dovrà pagare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, nonché gli interessi dal giorno della registrazione al quello del versamento della maggiore imposta, ma non anche la sanzione del 30% della maggiore imposta.
La rinuncia alle agevolazioni prima casa può convenire ad esempio a chi si è impegnato a trasferire la propria residenza entro 18 mesi e che, sapendo di non poter adempiere all’impegno a causa di motivi di lavoro ad esempio, cerchi di pagare solo la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata ma non la sanzione del 30% prevista a carico del contribuente che non rispetti l’impegno di trasferimento della residenza.
Salve ho acquistato un appartamento nel maggio del 2016 e a marzo del 2017 l ho rivenduto. Vorrei sapere a chi mi dovrei rivolgere per fare questa istanza di rinuncia alle agevolazioni prima casa? C è un modello pre compilato o dovrei rivolgermi a qualcuno?