Con la riforma del condominio (L.220/2012) una delle novità è stata quella della creazione dell’anagrafe condominiale. Ripartizione spese condominio: venditore deve comunicare cessione.
Ripartizione spese condominio: venditore deve comunicare cessione. L’art 1130 del c.c. nella sua nuova formulazione prevede che l’amministratore deve curare la tenuta di un apposito registro dell’anagrafe condominiale che contiene le generalità di tutti i proprietari e di coloro che sono titolari di diritti reali e personali di godimento; qualsiasi variazione dei dati contenuti in tale registro deve essere comunicata per iscritto dai condomini all’amministratore in modo che ne possa curare l’aggiornamento.
Viene meno, dunque, la figura del condomino apparente, ossia di colui che mediante comportamenti o dichiarazioni provocava nell’amministratore il convincimento di essere l’effettivo proprietario di un’unità immobiliare all’interno del condominio.
Prima poteva quindi accadere che ad un’assemblea venisse convocato un soggetto che non era più condomino in quanto la proprietà era stata venduta.
Ripartizione spese condominio. Ora ciò non è più possibile, in quanto la riforma del condominio ha previsto all’art. 63 delle disp. di attuazione al c.c., comma V, che il venditore dell’immobile sito in un condominio debba comunicare immediatamente all’amministratore copia autentica del titolo di trasferimento. Tale obbligo è previsto in capo al curatore nel caso di procedura di fallimento ed in capo all’esecutato in caso di pignoramento immobiliare.
Quindi, in caso di vendita di un immobile condominiale, spetta al venditore comunicare all’amministratore la vendita mediante invio di copia autentica del titolo. In mancanza di tale comunicazione rimane la responsabilità solidale tra vecchio e nuovo proprietario sulle spese condominiali.
Finché tale comunicazione non viene effettuata da chi è obbligato a farlo, il precedente proprietario dell’immobile risponde solidalmente con il nuovo per i contributi maturati.
Ripartizione spese condominio. In ogni caso non basta la semplice comunicazione di aver venduto l’immobile o comunque un diritto su di esso, ma è necessaria la trasmissione della copia autentica del titolo. Di conseguenza, l’invio di una raccomandata sprovvista dell’allegato titolo non libera il venditore dall’obbligo di corrispondere i contributi condominiali per l’immobile, anche se in solido con il nuovo proprietario. Rimane dunque la previsione secondo la quale (art. 63 disp. att. C.c.) chi subentra nel diritto di un condomino è obbligato in solido con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente.
In caso di mancato pagamento dei contributi condominiali, l’amministratore li dovrà chiedere ad entrambi e potrà procedere nei confronti di entrambi, ossia nuovo e vecchio proprietario dell’immobile. Occorre però fare una precisazione: nel caso in cui si proceda con decreto ingiuntivo, questo potrà essere richiesto solo nei confronti del nuovo proprietario; invece, contro il vecchio proprietario è possibile solo esperire l’azione ordinaria.
Ripartizione spese condominio: Variazione dei dati dell’anagrafe condominiale
Qualsiasi variazione dei dati contenuti nell’anagrafe condominiale deve essere comunicata all’amministratore per iscritto con raccomandata ed entro 60 giorni dalla variazione stessa. Se l’amministratore ne attesta l’incompletezza, deve richiedere con raccomandata, anche al nuovo proprietario, le informazioni necessarie da inserire nel registro. Una volta decorsi 30 giorni, sia in caso di omessa risposta che di risposta nuovamente incompleta, l’amministratore può acquisire le informazioni servendosi di un professionista che estrarrà copia del titolo presso la conservatoria dei registri immobiliari.
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