
Con il decreto legge n.83 del 22 giugno 2012 le detrazioni fiscali sono soggette alle seguenti modifiche temporali:
Fino al 25.6.2012 | Dal 26.6.2012 al 20.6.2013 | Dall’1.7.2013 | |
Interventi edilizi | 36% | 50% | 36% |
Interventi di riqualificazione energetica | 55% | 55% | Non previste |
In caso di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti, possono essere detratte fiscalmente le spese sostenute per la loro realizzazione e progettazione . L’agevolazione per la riqualificazione energetica interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali compresi quelli strumentali, purchè siano stati regolarmente denunciati all’Agenzia del territorio competente con richiesta di accatastamento in corso e con ICI/IMU pagata, se dovuta.
Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un’impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55%. Inoltre non è prevista nessuna agevolazione per nuove costruzioni o ampliamenti.
Possono invece usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese di riqualificazione sia sugli edifici, sia sulle loro parti o su unità immobiliari di cui sono in possesso sotto varie forme.
I soggetti ammessi a tali agevolazioni sono:
-persone fisiche, compresi esercenti di arti e professioni;
-contribuenti con reddito d’impresa;
-associazioni tra professionisti;
-enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
-titolari di un diritto reale sull’immobile;
-i condomini, per interventi sulle parti comuni;
-inquilini;
-chi detiene l’immobile in comodato;
-familiari;
-conviventi.
Una società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55%. I comuni, non essendo soggetti passivi di Ires, non possono usufruire della detrazione del 55%.
Riqualificazione energetica: modifica agevolazioni con legge n.83 del 22 giugno 2012 – Elisabetta Paladini
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