L’art. 844 del c.c. prevede che le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni ed i rumori del fondo del vicino non devono superare la normale tollerabilità. Rumori molesti in condominio
Rumori molesti in condominio. Tale norma è applicabile anche agli edifici condominiali nel caso in cui un condòmino, nel godimento della sua unità immobiliare, dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini (Cassazione n. 3090 del 15 marzo 1993).
Ai fini della fissazione del criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, occorre considerare la particolarità dei rapporti condominiali e la destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche e dagli stessi proprietari.
Dunque, nel caso in cui le unità immobiliari sono soggette a destinazioni differenti, ad esempio sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo, il criterio di cui all’art. 844 c.c. privilegia le esigenze di vita connesse all’abitazione piuttosto che quelle derivanti dalle attività commerciali.
Ne deriva che la normale tollerabilità contiene in se da un lato una limitazione del diritto di proprietà, dall’altro attribuisce al proprietario la facoltà di esercitare attività che producono immissioni lecite che il vicino purtroppo è tenuto a sopportare.
In ogni caso il regolamento di condominio può prevedere regole più rigorose di quelle contenute nel codice civile e quindi vietare determinate attività anche se non siano tali da superare la normale tollerabilità di cui parta il codice. E’ dunque bene leggere sempre attentamente il contenuto del regolamento prima di acquistare o locare un appartamento.
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