Può sovente accadere che un condòmino, proprietario di un appartamento con annesso giardino, costruisca nel predetto giardino una stanza in più. Opere in condominio.
Per capire se tale intervento è ammissibile è anzitutto necessario vedere cosa dice il regolamento di condominio e il codice civile a riguardo.
Ai sensi dell’art. 1122 c.c. “ciascun condòmino nel piano o porzione di piano di sua proprietà non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Inoltre, l’art. 1102 c.c. afferma che “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa…”.
Opere in condominio: sentenze
La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 78 del 1977) aveva affermato che nel caso in cui il cortile interno sia di proprietà esclusiva di un condomino e sullo stesso cortile si affaccino le proprietà esclusive degli altri condòmini, il cortile deve dare aria e luce alle proprietà attigue con conseguente divieto per il condòmino di innalzarvi una costruzione.
Per quanto disposto dalla normativa e dalla giurisprudenza, tali opere sono contestabili nel caso in cui rechino pregiudizio non solo al decoro architettonico dell’edificio, ma anche nel caso in cui leda il godimento di luce, aria o panorama ai proprietari confinanti.
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