Sì all’agevolazione prima casa per causa di forza maggiore. Tra i requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni prima casa vi è il fatto che l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui entro 18 mesi l’acquirente stabilirà la propria residenza.
Per cui qualora il richiedente l’agevolazione non risieda già nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, egli deve impegnarsi a stabilire lì la propria residenza entro 18 mesi.
L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto.
Cosa succede, però, se chi ha usufruito dell’agevolazione prima casa non si trasferisce perché impossibilitato?
Sulla questione è recentemente intervenuta la Commissione tributaria regionale del Lazio, chiarendo, che il proprietario dell’immobile non perde i benefici prima casa nel caso in cui il mancato trasferimento entro 18 mesi sia dovuto al fatto che l’immobile risulti affittato e l’inquilino non lo liberi.
Il caso riguardava un soggetto che aveva acquistato un’abitazione nel 2005 per adibirla a prima casa; però, lo stesso non era riuscito a trasferirsi nell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto poiché l’immobile era affittato a terzi ed il relativo contratto di locazione si era risolto solamente nel 2007.
Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato dal soggetto richiedente l’agevolazione prima casa il tributo versato in misura ridotta e conseguentemente il soggetto aveva proposto ricorso contro tale atte impositivo.
In ogni caso la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che nel caso del quo l’agevolazione prima casa non può essere negata in quanto il mancato trasferimento è dovuto per causa di forza maggiore consistente nel fatto che l’immobile era affittato a terzi che non hanno provveduto a liberarlo.
Si consideri poi che chi non rispetta l’impegno al trasferimento della residenza entro 18 mesi , oltre al pagamento della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, è tenuto al pagamento di una sanzione del 30%.
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E del 31 ottobre 2011 è stato previsto che chi ritiene di non poter rispettare l’impegno preso nel momento dell’acquisto della prima casa può revocare la dichiarazione di impegno contenuta nell’atto di acquisto dell’immobile prima della scadenza dei 18 mesi, mediante presentazione di un’istanza all’ufficio in cui l’atto è stato registrato.
In tal modo al soggetto che ha usufruito dell’agevolazione prima casa e che non è riuscito a trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi non verrà applicata la sanzione del 30%.
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