In materia di sicurezza degli ascensori è intervenuta di recente la direttiva CEE 2006/42 a cui l’Italia ha dato attuazione con il DPR n. 214 del 2010. Sicurezza ascensori. Direttiva europea 2006
Sicurezza ascensori. Direttiva europea 2006. Ciò ha comportato delle novità in materia di sicurezza degli ascensori e dunque una disciplina in parte differente rispetto a quella che era stata delineata con il DPR n. 169/1999.
Quest’ultimo aveva distinto la disciplina a seconda che gli ascensori fossero messi in esercizio dopo il 1° luglio 1999 o prima di tale data.
In caso di ascensori messi in esercizio dopo il 1° luglio 1999 era prevista l’applicazione della Direttiva CE 95/16 che in tema di sicurezza degli ascensori prevedeva l’obbligo di installare degli apparecchi paracaduti in salita, dei dispositivi di blocco alla partenza in caso di soprappeso, dispositivi di controllo e regolazione della velocità, dispositivi per liberare le persone in caso di blocco, dispositivi volti a permettere un continuo collegamento telefonico con un servizio di pronto intervento, dispositivi per la ventilazione della cabina e per l’illuminazione d’emergenza.
Inoltre, la normativa prevedeva l’obbligo della marcatura CE, della tenuta del libretto di ascensore, dei controlli periodici biennali ecc.
Invece, per gli ascensori messi in esercizio prima del 1° luglio 1999 era previsto unicamente l’obbligo del collaudo entro il 30 settembre 2002, pena la messa fuori esercizio dell’ascensore, e ciò in ottemperanza al DPR 162/1999 così come modificato dall’art. 1 del DPR 129/2002.
A seguito della nuova direttiva in materia di sicurezza degli ascensori la disciplina è mutata.
Infatti, dal 29 dicembre 2010 il proprietario o il legale rappresentate sono obbligati a comunicare la messa in esercizio degli ascensori al Comune competente entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità.
Nella denuncia deve essere indicato l’indirizzo dell’edificio in cui è ubicato l’ascensore, la velocità dello stesso e la sua portata, la corsa, il numero di fermate e il tipo di azionamento, il nominativo o la ragione sociale dell’installatore, la copia della dichiarazione di conformità, l’indicazione della ditta abilitata e scelta per la manutenzione dell’impianto.
Il Comune, ricevuta la comunicazione, deve assegnare entro 30 giorni da essa all’ascensore un numero di matricola e deve comunicarlo al proprietario o al legale rappresentante, nonché alla ditta competente per le verifiche periodiche.
Qualora si dovessero rendere necessari delle modifiche strutturali dell’impianto di ascensore, anch’esse devono essere comunicate al Comune sempre dal proprietario o dal legale rappresentante.
Ne deriva il divieto di mantenere in esercizio e di apportare eventuali modifiche agli ascensori senza la comunicazione al Comune competente e la relativa responsabilità in capo al proprietario o al legale rappresentante.
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