In tema di ascensori in condominio è intervenuto il DPR n. 162 del 1999 che da attuazione alla direttiva europea in materia.La sicurezza dell’ascensore in condominio
La sicurezza dell’ascensore in condominio. Il suddetto regolamento di attuazione stabilisce che negli edifici condominiali che abbiano più di quattro condòmini spetta al proprietario dell’impianto o al suo legale rappresentante, in tal caso all’amministratore, il rispetto di una serie di adempimenti al fine di garantire la sicurezza dell’impianto.
Quindi la normativa italiana attribuisce anche all’amministratore un ruolo nelle verifiche periodiche dell’ascensore, verifiche che non spettano più solo all’autorità di pubblica sicurezza (ISPESL e ASL). Infatti, è l’amministratore che deve prendere l’iniziativa di sottoporre a controllo l’impianto ogni 2 anni da parte di imprese autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.
Lo stesso regolamento di attuazione specifica la procedura da seguire per valutare la conformità dell’impianto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. E questo vale per tutti gli ascensori di servizio permanente negli edifici, non solamente agli ascensori e montacarichi di nuova realizzazione.
Le verifiche dell’ascensore in condominio
Le operazioni di verifica periodica sono volte ad controllare che tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza dell’ascensore siano efficienti e che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente, nonché se siano state osservate le prescrizioni impartite in controlli precedenti; quest’ultime possono essere agevolmente rilevate dal libretto dell’ascensore.
Qualora a seguito di verifica periodica si accerti che un ascensore non sia in regola con la normativa in tema di sicurezza occorre interpellare l’ufficio ascensori comunale. Spetta al certificatore comunicare la non regolarità dell’impianto all’amministratore ed al competente ufficio comunale. Una volta che l’ascensore sia sistemato e posto in regola è necessario procedere ad una nuova verifica e di conseguenza ad una nuova certificazione al comune.
Vi sono poi una serie di interventi per la cui esecuzione è richiesta un verifica straordinaria: si tratta di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione, ossia ad esempio la sostituzione del macchinario, delle porte di piano, delle difese del vano, del quadro elettrico ecc.
La manutenzione degli ascensori e montacarichi deve essere affidata a persona o ditta abilitata a rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto, sempre necessaria per gli interventi su ascensori.
Il libretto dell’ascensore in condominio
Ogni ascensore deve essere munito di un libretto contenente tutta la sua storia a partire dalla sua installazione in avanti e le caratteristiche tecniche dell’impianto e dei suoi componenti.
Deve, inoltre, contenere i verbali dei controlli periodici e di quelli straordinari, gli esiti delle varie manutenzioni, le dichiarazioni di conformità e le comunicazioni fatte dall’amministratore al competente ufficio comunale.
La conservazione del libretto
Il libretto dell’ascensore deve essere conservato nel tempo in modo che i soggetti che eseguono la manutenzione e le verifiche periodiche o straordinarie possano disporne. E’ bene che la conservazione dello stesso avvenga in un posto sicuro in modo da scongiurare eventuali sottrazioni e danneggiamenti.
Proprio al fine di evitare ciò è consigliabile eseguire delle copie periodiche del libretto. Nel caso in cui il libretto venga smarrito o distrutto occorre richiedere un duplicato all’ISPESL o alla ASL o ricostruire il libretto attraverso un nuovo collaudo. Per gli ascensori installati a partire dal 1° luglio 1999 basta richiedere una copia all’installatore che ha l’obbligo di conservare la documentazione dell’impianto.
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