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Sospensione Imu per le abitazioni “assimilate”

28 Maggio 2013 by Redazione Lascia un commento

sospensione imu

La circolare n. 2/DF risponde ad alcuni quesiti riguardanti l’IMU. Sospensione Imu per le abitazioni “assimilate”.

 

Sospensione Imu per le abitazioni “assimilate”. Nel documento si chiariscono le regole per il versamento della prima rata sulla base delle aliquote e della detrazione del 2012 prima della conversione in legge del decreto n. 35/2013.

Alcune incertezze sembrano riguardare l’assimilazione all’abitazione principale. Innanzitutto ricordiamo che è  il Comune che può assimilare all’abitazione principale l’immobile posseduto: a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

sospensione imuIn  ogni caso l’amministrazione comunale  nel proprio regolamento o deliberazione dovrebbe esprimere la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante l’applicazione:

− della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a);

− della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).

Tornando alla  circolare n. 2/DF, quest’ultima  ha tenuto a precisare che, sia che l’assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia che sia stata decisa nel 2012 e non modificata nel 2013, si applicano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’Imu”.

Quando invece  la casa coniugale viene assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, “si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Quindi il coniuge assegnatario paga l’Imu ma come abitazione principale. La sospensione vale dunque anche per questa tipologia speciale. E, naturalmente, il beneficio spetta anche all’altro coniuge relativamente alla sua eventuale abitazione principale”.

Sospensione Imu per le abitazioni “assimilate” – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa

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