
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulle spese antisismiche sostenute. Spese antisismiche e detrazione del 65%
Spese antisismiche e detrazione del 65%. La circolare n. 29/E/2013 dell’Agenzia ha chiarito che la detrazione del 65% per le spese sostenute per interventi antisismici della prima casa o di fabbricati destinati ad attività produttiva, va ripartita in 10 anni anche se questo non è previsto dalla normativa in materia.
Inoltre, per casi simili l’Agenzia ha previsto che il tetto massimo di 96 mila euro per unità immobiliare si dovrebbe riferire anche alle pertinenze dell’abitazione principale e non solo a quest’ultima.
Rientrano tra i soggetti beneficiari della detrazione anche i soggetti Ires, nonostante però la circolare non approfondisca alcuni argomenti quali il tempo in cui essi debbano considerare sostenuta la relativa spesa.
Un problema che si pone e che non è trattato è quello delle spese sostenute dopo il 4 agosto 2013, ma prima della procedura autorizzativa. Tali spese dovrebbero rientrare tra quelle agevolate. Infatti, la normativa stabilisce che le spese effettuate a partire dal 4 agosto 2013 fino al 31 dicembre2013 per le misure antisismiche godono della detrazione Irpef e Ires del 65%, a condizione che siano state attivate le procedure autorizzatorie e che gli interventi riguardino abitazioni principali o attività produttive.
Quindi, la lettera della legge dice che la procedura autorizzatoria è solo una condizione per poter accedere alla detrazione; di conseguenza ben potrebbe il soggetto pagare ad esempio il 4 agosto 2013 e attivare la procedura a dicembre 2013.
Per ciò che concerne la modalità di pagamento l’Agenzia ha chiarito che è necessario il bonifico c.d. parlante. Il momento in cui si sostiene la spesa coincide con la data di pagamento, e ciò vale sia per le persone fisiche e professionisti, che per le ditte.
La spesa massima agevolabile è di 96 mila euro, di conseguenza la detrazione massima ottenibile arriva a 62,400 euro. La detrazione va ripartita in 10 anni e con rate costanti di pari importo.
Altra cosa importante è il fatto che, anche se la circolare non lo dice espressamente, il tetto massimo di spesa va riferito sia all’abitazione principale che alla sua pertinenza. Ciò si desume delle varie risoluzioni dell’Agenzia riguardanti le ristrutturazioni edilizie in cui ha chiarito che il massimo della spesa va sempre riferito all’abitazione ed alla sua pertinenza anche se quest’ultima sia accatastata autonomamente.
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