
Chi paga gli oneri condominiali in caso di vendita dell’immobile sito in edificio condominiale? Spese condominiali in caso di vendita dell’immobile
Spese condominiali . La legge stabilisce espressamente che l’acquirente di un appartamento in condominio risponde in solido con il venditore del pagamento dei contributi riguardanti l’anno in corso e quello precedente.
Quindi, il nuovo condomino può essere chiamato a rispondere delle spese condominiali non pagate dal precedente proprietario e ciò anche se siano intervenute tra le parti accordi diversi, volti ad esempio ad escludere qualsiasi responsabilità del nuovo proprietario.
L’amministratore di condominio, in caso di oneri condominiali non pagati potrà rivolgersi sia al vecchio che al nuovo proprietario. Quest’ultimo poi potrà sempre rivalersi nei confronti del venditore per quanto pagato per suo conto.
La riforma del condominio ha stabilito che chi vende un immobile ha l’obbligo di comunicare all’amministratore il passaggio di proprietà. La comunicazione va fatta in maniera formale trasmettendo copia del rogito all’amministratore. Detta trasmissione va fatta tempestivamente poiché il venditore rimane obbligato in solido con l’acquirente per i contributi maturati fino a quel momento. Solo in tal modo il venditore non sarà obbligato al pagamento di spese maturate dopo la vendita.
Dopo la vendita dell’immobile si possono verificare anche altre problematiche, quali ad esempio la richiesta all’acquirente di pagamento delle spese relative a lavori eseguiti dopo l’acquisto ma autorizzati con delibera in data antecedente la compravendita. Il problema va risolto avendo riguardo al periodo in cui è sorto l’obbligo di contribuzione alle spese.
Per cui, se si tratta di lavori di ordinaria manutenzione che vanno comunque sostenuti dall’acquirente, il problema non si pone poiché si tratta di spese dovute a scadenze fisse e rientranti nei poteri dell’amministratore e non dell’assemblea condominiale. Se si tratta invece di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni, non rientranti nei poteri dell’amministratore ma disposti a seguito di delibera assembleare, la questione cambia. In tal caso occorre fare riferimento al momento della delibera assembleare; è il proprietario dell’immobile al momento della delibera che ne deve supportare le spese, a nulla rilevando il fatto che i lavori siano stati in tutto o solo in parte eseguiti dopo l’atto di trasferimento immobiliare. Per cui se il nuovo acquirente sia stato chiamato dall’amministratore a pagare la quota di sua competenza, potrà rivalersi sul venditore per quanto sborsato al condominio.
In sintesi, nell’ipotesi di spese ordinarie l’obbligo di pagare nasce dal bisogno di conservare i beni comuni, mentre nell’ipotesi di spese straordinarie, l’obbligo nasce da una delibera assembleare ed è a carico di chi ha votato le relative spese, salvo patti differenti.
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