
La riforma del condominio (L.220/2012) ha modificato l’articolo 67 disp.att.c.c., introducendo una disciplina opposta alle interpretazioni sinora fornite in merito alla posizione dell’usufruttuario di fronte al pagamento delle spese condominiali. Spese condominiali usufruttuario. Riforma condominio 2013
In un primo momento, da un punto di vista legislativo, il pagamento di tutti i contributi condominiali doveva spettare al solo nudo proprietario, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’usufruttuario in relazione alle spese ordinarie.
L’articolo 67 disp.att.c.c., nella nuova formulazione –dopo aver chiarito che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni- prevede espressamente che il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondano solidamente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministratore condominiale.
In sostanza, l’usufruttuario ora risponde direttamene nei confronti del condominio e non in via indiretta. Questa è una novità importante in quanto consente al condominio, in caso di mancato pagamento, di rifarsi nei confronti del debitore che ritiene più solvibile.
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