Ai sensi dell’articolo 1104, primo comma, c.c., ogni partecipante alla comunione deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune. Spese cosa comune. Riforma del condominio 2013
Spese cosa comune. Riforma del condominio 2013. Analogo obbligo è sancito dall’articolo 1123, primo comma, c.c., con riguardo alle parti comuni dell’edificio condominiale. Con la riforma del 2013 non sono state apportate grosse modifiche, tranne per quanto concerne le spese di cui all’articolo 1124 c.c. riguardanti scale e ascensore.
La legge di riforma,infatti, prevede che le scale e gli ascensori siano mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa sarà quindi ripartita fra di essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
In un condominio abbiamo tre tipologie di spese: di conservazione, di uso e di esercizio. Le prime gravano su tutti i condomini che ne sono proprietari; quelle di esercizio sono a carico dei soli condomini che beneficiano del servizio e nella misura in cui ne beneficiano, sicché ne sarebbero esentati i rinunzianti. Così, ad esempio, nel caso di spese relative all’impianto di riscaldamento, coloro che rinunceranno a fruirne continuerebbero comunque a pagare le spese di conservazione, tranne invece quelle di esercizio relative, ad esempio, al gasolio.
Per quanto concerne le spese di manutenzione, sono quelle necessarie per mantenere la cosa comune nello stato in cui essa si trova e conservarne l’efficienze e la funzionalità, in relazione all’uso di cui normalmente si fa.
Tali spese di manutenzione si suddividono in ordinarie e straordinarie. Quest’ultime si rendono necessarie per restituire alla cosa comune la sua normale funzionalità, se questa è venuta meno a causa della mancata esecuzione di opere di ordinaria manutenzione o per il verificarsi di un evento che non poteva essere evitato attraverso opere di ordinaria manutenzione.
Si potrebbe andare incontro anche a delle manutenzioni urgenti, ipotesi questa prevista dall’articolo 1134 c.., modificato dalla L.220/2012, secondo la quale il condominio che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
L’articolo 1135 afferma invece che l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne alla prima assembla.
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