Subappalto nell’esecuzione dell’opera
Subappalto nell’esecuzione dell’opera. Ai sensi dell’art. 1656 c.c. l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio a meno che non sia stato a ciò autorizzato dal committente. Il subappalto può essere totale o parziale ed è regolato, in linea di massima, dalle stesse norme che regolano l’appalto.
Si ritiene che in caso di subappalto non autorizzato dal committente, questi possa solo agire nei confronti dell’appaltatore per la risoluzione del contratto di appalto, a meno che non abbia autorizzato tacitamente, nel caso di conoscenza seguita da inerzia, il subappalto.
Il contratto di appalto e di subappalto sono del tutto autonomi: infatti, l’eventuale accettazione in sede di verifica dell’opera realizzata dal subappaltatore da parte dell’appaltatore( subcommittente) è del tutto irrilevante in sede di verifica tra quest’ultimo ed il committente, il quale può anche non accettare l’opera stessa.
Nel caso in cui il committente abbia autorizzato il subappalto si ritiene che egli non abbia comunque azione diretta nei confronti del subappaltatore. Pertanto, se il committente vuole far valere ad esempio la garanzia per eventuali vizi e difformità dell’opera deve rivolgersi all’appaltatore ; quest’ultimo poi potrà agire in regresso nei confronti del subappaltatore sempre che abbia comunicato a quest’ultimo la denunzia fatta dal committente entro 60 giorni dal ricevimento.
Il subappaltatore non risponde dei difetti dell’opera qualora si sia limitato ad eseguire gli ordini impartiti dall’appaltatore senza alcuna possibilità di controllo tecnico.
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