
L’articolo 1123 c.c. disciplina la suddivisione interna delle spese tra singoli condomini. Suddivisione spese tra i condomini
Suddivisione spese tra i condomini. L’articolo individua tre distinti criteri di ripartizione:
1) in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino se si è in presenza di cose e servizi destinati a servire indifferentemente tutti;
2) in proporzione all’uso che ciascuno può farne, se si tratta di cose e servizi destinati a servire i condomini incisura diversa;
3) in ragione dell’utilità che ciascun gruppo di condomini riceve da cosa e servizi destinati a servire funzionalmente solo una parte dell’edificio.
Essenzialmente, ai fini della individuazione concreta della misura dell’obbligo di pagamento a carico del condomino, è il regolamento stesso, che deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna sua porzione spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. Solo in relazione a tale valore proporzionale, si potrà individuare la quota che ciascuno dovrà corrispondere alla gestione condominiale.
Ma non solo. In un condominio si potrebbe andare incontro a un’obbligazione estranea, come quella derivante da un’utilizzazione ad excludendum degli altri, da parte di uno soltanto dei condomini, come la recinzione di un’area condominiale o il parcheggio dell’auto nello spazio comune, non autorizzato né disciplinato.
In questi casi, il giudizio che ne scaturirà accetterà il diritto del condominio di vedere impedita tale legittima autorizzazione degli spazi condominiali con la nascita di un’obbligazione che potrà assumere anche natura risarcitoria, in caso di danni alle parti comuni e (perdita o riduzione delle parti comuni, incidente sulla stabilità del fabbricato , ecc).
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