L’articolo 1117 c.c. prevede fra i beni comuni le fondazioni e il suolo su cui sorge l’edificio. Suolo e sottosuolo del condominio
Suolo e sottosuolo del condominio. Per suolo si intende l’area su cui poggia il fabbricato, esclusi eventuali spazi circostanti. Il diritto sul suolo fa sì che tra i beni comuni rientri anche il correlativo sottosuolo, che viene utilizzato per il passaggio di servi comuni, come impianti d’acqua, fognature, ecc.
Per il combinato disposto degli art. 840 e 1117 c.c., lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, tenuto conto che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e che quest’ultimo svolge una funzione di sostegno al fine della stabilità dell’edificio.
Anche la Cassazione si è espressa in merito, affermando che “il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiale che è alla base dell’edificio condominiale, va considerato di proprietà comune, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini. Inoltre, un edificio essendo costituito dalla costruzione che va dalle fondamenta al tetto, include, oltre ai vani esistenti nel soprassuolo anche quanto realizzato al livello delle fondamenta. Da qui si deduce perché anche il sottosuolo rientri nei bene in comune”.
Detto questo, ne consegue che il singolo condomino non può, pertanto, senza il consenso degli altri condomini, procedere a scavi del sottosuolo al fine di ricavarne nuovi locali o di ingrandire quelli esistenti, giacché, con l’attrarre la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà degli altri condomini sul bene comune (Cass. civ.17141/2006).
Suolo e sottosuolo del condominio – di Elisabetta Paladini
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