
Si definisce barriera architettonica qualunque elemento che impedisce, limita o rende difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, con particolare riferimento alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale.Superamento delle barriere architettoniche in condominio
Superamento delle barriere architettoniche in condominio. Nell’ambito di un condominio, le barriere architettoniche sono, ad esempio, la mancanza dell’ascensore o la presenza nell’ingresso di scale o altri ostacoli che non permettano un facile accesso all’edificio.
La riforma del condominio (L.220/2012) con la modifica dell’articolo 1120 c.c., ha introdotto una disciplina privilegiata per l’approvazione delle innovazioni dirette a valorizzare l’immobile sotto alcuni aspetti specifici. Tra tali innovazioni vi sono anche le opere e gli interventi previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la deliberazione delle quali è sufficiente, a differenza delle innovazioni ordinarie, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Tale normativa non si applica solo nei condomini dove è presente un portatore di handicap ma ha, invece, un’applicazione generalizzata e vale anche per opere diverse dall’ascensore quali, ad esempio, il servo scala e altre strutture mobili.
Il secondo comma dell’articolo 2 della L.13/1989 disciplina il caso in cui, fallito il tentativo di ottenere l’innovazione a mezzo delibera assembleare, l’individuo portatore di handicap voglia installare a proprie spese l’impianto,
In tale evenienza non solo è necessaria la presenza effettiva del portatore di handicap nell’edificio condominiale, ma nella concreta definizione dell’handicappato, con una più ampia interpretazione, si né ritenuto che detta disposizione si applica non solo a coloro che siano stati riconosciuti tali dall’Asl ma anche a tutti coloro che, a prescindere dalla malattia, abbiano comunque gravi difficoltà a raggiungere la propria abitazione.
L’articolo 3 della L. 13/1989 per facilitarne la realizzazione, stabilisce che dette opere possono anche essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze disciplina applicabile anche per i cortili e chiostrine interni ai fabbricati oltre che comuni a più fabbricati.
L’articolo 7 sempre della stessa normativa stabilisce inoltre che l’esecuzione delle opere non è soggetta ad autorizzazione edilizia e che qualora esse consistono in rampe o ascensori che alterino la sagoma dell’edificio si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione.
E ancora, l’installazione dell’ascensore non è permessa solo a chi è portatore di handicap , ma in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale volto a superare i limiti di cui all’articolo 1102 c.c. , si è in presenza del diritto di ogni condomino di installare a sua cura e spese l’ascensore, salvo naturalmente il rispetto di tutti i limiti e quello di permettere comunque agli altri condomini di usufruirne successivamente.
Superamento delle barriere architettoniche in condominio – Elisabetta Paladini
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