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Superamento delle barriere architettoniche in condominio. Nuova disciplina dopo la riforma

19 Giugno 2013 by Redazione Lascia un commento

barriere architettoniche in condominio

Si definisce barriera architettonica qualunque elemento che impedisce, limita o rende difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, con particolare riferimento alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale.Superamento delle barriere architettoniche in condominio

Superamento delle barriere architettoniche in condominio. Nell’ambito di un condominio, le barriere architettoniche sono, ad esempio, la mancanza dell’ascensore o la presenza nell’ingresso di scale o altri ostacoli che non permettano un facile accesso all’edificio.

La riforma del condominio (L.220/2012) con la modifica dell’articolo 1120 c.c., ha introdotto una disciplina privilegiata per l’approvazione delle innovazioni dirette a valorizzare l’immobile sotto alcuni aspetti specifici. Tra tali innovazioni vi sono anche le opere e gli interventi previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la deliberazione delle quali è sufficiente, a differenza delle innovazioni ordinarie, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

barriere architettoniche in condominio2Tale normativa non si applica solo nei condomini dove è presente un portatore di handicap ma ha, invece, un’applicazione generalizzata e vale anche per opere diverse dall’ascensore quali, ad esempio, il servo scala e altre strutture mobili.

Il secondo comma dell’articolo 2 della L.13/1989 disciplina il caso in cui, fallito il tentativo di ottenere l’innovazione a mezzo delibera assembleare, l’individuo portatore di handicap voglia installare a proprie spese l’impianto,

In tale evenienza non solo è necessaria la presenza effettiva del portatore di handicap nell’edificio condominiale, ma nella concreta definizione dell’handicappato, con una più ampia interpretazione, si né ritenuto che detta disposizione si applica non solo a coloro che siano stati riconosciuti tali dall’Asl ma anche a tutti coloro che, a prescindere dalla malattia, abbiano comunque gravi difficoltà a raggiungere la propria abitazione.

L’articolo 3 della L. 13/1989 per facilitarne la realizzazione, stabilisce che dette opere possono anche essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze disciplina applicabile anche per i cortili e chiostrine interni ai fabbricati oltre che comuni a più fabbricati.

L’articolo 7 sempre della stessa normativa stabilisce inoltre che l’esecuzione delle opere non è soggetta ad autorizzazione edilizia e che qualora esse consistono in rampe o ascensori che alterino la sagoma dell’edificio si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione.

E ancora, l’installazione dell’ascensore non è permessa solo a chi è portatore di handicap , ma in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale volto a superare i limiti di cui all’articolo 1102 c.c. , si è in presenza del diritto di ogni condomino di installare a sua cura e spese l’ascensore, salvo naturalmente il rispetto di tutti i limiti e quello di permettere comunque agli altri condomini di usufruirne successivamente.

Superamento delle barriere architettoniche in condominio – Elisabetta Paladini

 

Archiviato in:Burocrazia casa

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