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Supercondominio e riforma del condominio

15 Maggio 2013 by Redazione 1 commento

supercondominio

Tra poco entrerà in vigore la Riforma del condominio (L. 220/2012) , ma permangono ancora molti dubbi specie in materia di supercondominio. In particolare è da chiarire quanto rimanga in carica il rappresentate  in assemblea dato che la norma non dice nulla a riguardo. Supercondominio e riforma del condominio. 

 

Supercondominio e riforma del condominio. Si può pensare ad un incarico annuale anche se il meccanismo di nomina (maggioranza dei 2/3 e possibilità di ottenere la nomina da parte dell’autorità giudiziaria fa pensare a tempi più lunghi, se non a tempo indeterminato sino alla revoca o nomina del nuovo rappresentante.

Altro dubbio è quello di colui che debba rappresentare il rappresentante all’assemblea generale. Di sicuro il condominio che lo ha nominato e non solo i condomini che lo hanno votato; ma da ciò deriva che non si tiene conto delle opinioni contrarie e quindi del parere della minoranza.

Altro quesito: chi  viene convocato materialmente nell’assemblea? Sembra il solo rappresentante, sempre se nominato, altrimenti dovrebbero essere convocati tutti i condomini con la cautela che potranno intervenire solo tramite un loro delegato. Inoltre ci si chiede se il rappresentante debba preventivamente consultare i suoi rappresentati. Nel silenzio della norma la risposta sembra essere affermativa in considerazione del fatto che le regole sul mandato prevedono la possibilità di indicare istruzioni al mandatario e che il rappresentante deve comunicare all’amministratore del proprio condominio l’ordine del giorno dell’assemblea generale in modo che questi  ne informi la sua assemblea.

Quali sono poi i tempi di convocazione dell’assemblea? I tempi sono gli stessi di quelli previsti per il condominio, ossia 5 giorni liberi, anche se il meccanismo della preventiva informazione dei condomini dei singoli condominii  dovrebbe prevedere dei tempi più lunghi.

supercondominioPer quanto riguarda il voto in assemblea, in mancanza di indicazioni si ritiene che esso viene espresso per quote, di conseguenza ogni rappresentante rappresenterà la quota del suo intero condominio; nonché per teste e quindi ogni rappresentante conterà per uno.

Altro dubbio riguarda chi è legittimato ad un’eventuale opposizione alle delibere. Il potere di impugnare le delibere spetta ai condomini; ma solo a quelli che sono in disaccordo con le decisioni poiché la norma generale non permette a chi ha approvato la delibera di impugnarla dopo. Inoltre, se il rappresentante ha votato a favore, il suo rappresentato può o meno impugnare la decisione? Si ritiene di sì se le delibere sono nulle per violazione di legge; allo stesso sono impugnabili le delibere prese all’interno di ogni singolo condominio da parte dei dissenzienti, anche per le delibere solo annullabili. Ma in tal modo i singoli condomini, in caso di voto a favore del loro rappresentante, non potrebbero impugnare le delibere del supercondominio annullabili.

 Supercondominio e riforma del condominio – di Redazione

 

Archiviato in:Burocrazia casa

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Angelo dice

    23 Luglio 2013 alle 07:35

    Ciao con la riforma del super condominio,un complesso di 17 scale e’ composto di 8 condomini per ogni scala ha il suo amministratore.
    Per la parte esterna delle parti comuni abbiamo l’amministratore,la mia domanda e’un amministratore che e’amministratore delle scale puo’ essere delegato? certo della sua attenzione distinti saluti Angelo

    Rispondi

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