Riforma condominio: millesimi condominiali. La riforma che entrerà in vigore a giugno recepisce il nuovo orientamento di legittimità: la revisione delle tabelle millesimali di un condominio non necessita dell’unanimità dei consensi essendo sufficiente anche la maggioranza. Tabelle millesimali: con la riforma basta la maggioranza qualificata per modificarle.
Tabelle millesimali: con la riforma basta la maggioranza qualificata per modificarle. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 11387/2013 che ha confermato il nuovo orientamento delle sezioni Unite inaugurato nel 2010 con la pronuncia 18477.
Le tabelle millesimali rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità ed il valore dell’intero edificio, fatto uguale a 1000. Possono esserci più tabelle millesimali. Quella principale, delle tabelle millesimali in senso stretto, normalmente detta “di proprietà”, rappresenta i valori proporzionali delle varie proprietà e serve a suddividere la maggior parte delle spese del condominio. Altre tabelle millesimali possono essere riferite alla singola rampa di scale, all’ascensore, all’impianto di riscaldamento centralizzato, al giardino.
Queste tabelle devono considerare sia l’uso di servizi condominiali che la quota di proprietà espressa dalle tabelle millesimali di proprietà.
Tornando alla riforma della legge 220/2012 , essa ha modificato una ventina di articoli del Codice civile tra cui, come detto, anche il minimo di concordia necessaria per apportare modifiche ai quadri di suddivisione millesimali tra i residenti.
Nello specifico, le nuove disposizioni sono contenute nel regolamento che il condominio deve aver approvato sempre a maggioranza da parte della propria assemblea. Ciò, spiega la Cassazione, è sufficiente per assicurare una variazione dei millesimi solo in base all’accordo della maggioranza dei presenti o, in alternativa, delle singole proprietà.
Dunque, il giudizio della Suprema Corte specifica che le tabelle possano essere rivisitate anche qualora a richiederlo sia un singolo condomino, la cui pretesa sia concordata dal minimo di residenti necessari a ratificare il ritocco.
Questa modalità di approvazione, peraltro, non comporta inconvenienti nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, sena limiti di tempo, la revisione ex articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Tabelle millesimali: con la riforma basta la maggioranza qualificata per modificarle – di Elisabetta Paladini
Raffaele Sessa dice
La maggioranza qualificata per la modifica,ok, mentre la la compilazione e la formulazione delle tabelle occorre l’assenso all’unanimità dei condomini?