
L’imposta Irpef per gli immobili non affittati a partire dal 2012 non deve essere pagata, così come non vanno pagate le addizionali regionali e comunali; ciò in quanto tale imposta è stata sostituita dall’Imu. Tasse casa: casa non affittata non paga Irpef e addizionali.
Tasse casa: casa non affittata non paga Irpef e addizionali. Lo stesso dicasi per le case concesse in comodato a terzi o usate promiscuamente dal professionista.
Quindi nella dichiarazione dei redditi 2013 occorre indicare i dati di tutti i fabbricati posseduti, anche di quelli che sono esenti dall’Irpef, ma occorre calcolare il reddito dei fabbricati considerando solo le case date in locazione.
Per quest’ultime infatti va pagata l’Irpef e le addizionali, mentre per le case non affittate no. Anche i terreni non affittati sono esenti dall’Irpef.
Nell’ipotesi in cui l’immobile sia esente dall’Imu, le imposte dirette e quindi l’irpef va comunque pagata, anche se trattasi di fabbricati non locati.
Non pagano l’Irpef e le addizionali, i fabbricati rurali ad uso strumentale situati nelle zone montane o parzialmente montane, così come individuate dall’elenco predisposto dall’Istat.
Inoltre, indipendentemente dalla locazione o meno dell’immobile vi sono dei fabbricati che non producono mai reddito imponibile ai fini Irpef e relative addizionali: di conseguenza non vanno nemmeno dichiarati. Tali fabbricati sono:
– le costruzioni rurali usate come abitazione e appartenenti al possessore dei terreni che le ha adibite ad usi agricoli;
– i fabbricati rurali destinati ad agriturismo;
– i fabbricati che servono per lo svolgimento di attività agricole (custodia di mezzi e attrezzi, conservazione di prodotti agricoli ecc);
– gli immobili destinati ad uso esclusivo del culto, i monasteri di clausura se non locati;
– gli immobili adibiti completamente a sedi aperte al pubblico come i musei, le biblioteche, sempre che il possessore non ne ricavi alcun reddito;
– gli immobili per cui sono stati rilasciati autorizzazioni, concessioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo in cui il fabbricato non deve essere utilizzato.
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