Nel settore edilizio vi sono tre tipologie di imprese: l’impresa costruttrice, di compravendita e di mero godimento. Tipologie di imprese ed interventi edilizi.
Tipologie di imprese ed interventi edilizi. L’impresa costruttrice comprende altre fattispecie in cui possiamo citare:
– l’impresa di costruzione che anche occasionalmente svolge attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.
– l’impresa che esegue interventi di recupero;
– l’impresa che ha fatto costruire l’immobile ma che normalmente svolge altra attività;
-le società cooperative edilizie: in questo caso la costruzione avviene sia direttamente, sia tramite imprese terze e gli alloggi sono successivamente assegnati ai soci.
Per quanto concerne le imprese di compravendita sono quelle che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita di fabbricati; inoltre per espressa previsione dello statuto sociale svolgono effettivamente la vendita di fabbricati in precedenza acquisiti.
Le imprese di mero godimento rientrano in quelle imprese che acquistano gli immobili e si limitano al mero godimento degli stessi normalmente concedendoli in locazione a terzi.
Nell’ambito delle costruzioni edili le agevolazioni fiscali sono connesse alla presenza di un contratto d’appalto, che non richiede necessariamente la forma scritta, ma può essere concluso anche in forma verbale.
L’aliquota agevolata si rende applicabile anche al contratto di subappalto totale o parziale. Il rapporto di subappalto si caratterizza per le seguenti prerogative:
-prevede che debba essere espressamente previsto o che ci sia un’apposita autorizzazione;
-il materiale per l’esecuzione deve essere fornito dall’appaltatore;
-l’appaltatore può apportare modifiche all’opera solo se autorizzate per iscritto dal committente. Quest’ultimo può apportare modifiche al progetto purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo pattuito.
-per quanto concerne la garanzia, l’appaltatore è tenuto a garantire per le difformità e i vizi dell’opera. Il committente deve denunciare, a pena di decadenza, all’appaltatore i vizi o le difformità entro 60 giorni dalla scoperta, e l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni a decorrere dal giorno della consegna dell’opera;
-l’appalto si considera ultimato dall’accettazione dell’opera da parte del committente.
Vi sono diverse tipologie di interventi edilizi a cui si potrebbe andare incontro. Ad esempio, la manutenzione ordinaria che persiste in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonchè quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Ci sono anche gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturale degli edifici, purchè non alterino i volumi e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.
Da non dimenticare gli interventi di ristrutturazione edilizia, per il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi l’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Per quanto concerne invece gli interventi di nuova costruzione, essi consistono nella trasformazione edilizie e urbanistiche. Per questi interventi è bene evidenziare due aspetti:
-le ricostruzioni totali, ossia le costruzioni di nuovi edifici che incorporino le mura perimetrali o altre strutture portanti di edifici preesistenti che sono collocati tra le ristrutturazioni edilizie e non negli interventi di costruzione.
-lavori di rifacimento o rifinitura eseguiti successivamente all’ultimazione della costruzione.
Infine abbiamo gli interventi di ristrutturazione urbanistica che sono rivolti a sostituire l’esistente del tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematici di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
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