
Le parti comuni dell’edificio condominiale sono quelle parti del condominio in comproprietà obbligata tra tutti i condòmini. Trasformare le parti comuni condominiali
Trasformare le parti comuni condominiali. Con riferimento alle parti comuni il Codice civile dispone che:
– le parti comuni, ai sensi dell’art. 1119 del c.c. non possono essere separate a meno che la divisione possa realizzarsi senza rendere più scomodo l’uso della cosa a ciascun condomino;
– al mantenimento delle parti comuni vi partecipano tutti i condòmini proporzionalmente al valore della propria unità;
– ogni condomino può servirsi della cosa comune anche in modo diverso da quella che è la sua destinazione, purché renda possibile l’utilizzo anche da parte degli altri condomini;
– nel caso di innovazioni è necessaria la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i due terzi del valore, mentre nel caso in cui le modifiche o trasformazioni delle parti comuni condominiali consistano in un miglioramento dell’uso, basta la maggioranza del 50 per cento.
Le parti comuni di un edificio condominiale possono essere cambiate e trasformate rispetto al loro uso iniziale.
Si pensi alla trasformazione del cortile condominiale o di una parte di esso in parcheggio o in parco giochi; o ancora, si pensi alla trasformazione della portineria in una lavanderia o in un asilo nido ecc.
In merito alla trasformazione delle parti comuni decide l‘assemblea di condominio. Naturalmente le decisioni prese non devono contrastare con il rispetto del regolamento condominiale, del decoro architettonico dell’edificio e con il diritto di tutti i condòmini a utilizzare la cosa comune.
Per tali ragioni alcune decisioni prese dall’assemblea possono essere contrastate dinanzi all’autorità giudiziaria. In genere, non sorgono particolari problemi quando la trasformazione riguarda una parte comune non più utilizzata, come ad esempio un ex deposito.
Una recente sentenza della Cassazione (n. 15319 del 12.07.2011) stabilisce che è legittima la trasformazione di una parte del giardino condominiale in parcheggio decisa dall’assemblea con una delibera adottata a maggioranza.
In pratica, al condomino che denunciava come la decisione dell’assemblea andava a ledere il decoro dell’edificio, la Corte ha risposto escludendo che la destinazione a parcheggio di un’area di giardino interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione (mq 240) rispetto alla superficie complessiva (mq 1.300) aveva provocato un apprezzabile deterioramento del decoro; anzi, il parcheggio ha determinato una valorizzazione dell’immobile.
Ne deriva che le delibere dell’assemblea sulla destinazione d’uso e trasformazione delle parti comuni, nel caso in cui vadano ad apportare un miglioramento nel loro utilizzo, nonché non si alterino il decoro del l’edificio, non impediscano l’uso della parte comune anche a un solo condomino, non siano vietate dal regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, possono essere prese dalla maggioranza semplice, ossia dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi di proprietà. Però è necessario che siano rispettate le condizioni succitate.
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