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Casa in costruzione: tutela dell’acquirente

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

casa in costruzione

Quando si va ad acquistare un immobile in costruzione spesso non si richiede al costruttore la fideiussione. Casa in costruzione: tutela dell’acquirente.

 

Casa in costruzione: tutela dell’acquirente. Il d.lgs 122 del 2005 prevede l’obbligo per il costruttore di ottenere una fideiussione bancaria o assicurativa per garantire le somme versate del futuro proprietario dell’immobile prima della stipula del contratto di vendita definitivo, il rogito.

Per cui molto spesso può capitare che chi sta acquistando casa si vedCasa in costruzionea perdere tutto ciò che ha versato come acconto a causa del fallimento del costruttore, senza avere la possibilità di vedersi restituire tali somme.
La legge succitata dunque tutela il consumatore da tale rischio anche se nella realtà capita che né il costruttore presti la relativa fideiussione e né il compratore non la richieda.

Per cui è sempre bene chiedere al costruttore di visionare la fideiussione e nel caso ciò sia rifiutato sceglierne un altro per evitare di perdere i risparmi di una vita di lavoro. Se poi si è già stipulato il preliminare e la fideiussione manchi vi è la possibilità di ricorrere al giudice per annullare il contratto e ottenere il rimborso di quanto versato, maggiorato degli interessi.

Bisogna poi tener presente che gli estremi del contratto di fideiussione devono essere indicati nel compromesso (preliminare) e che la relativa garanzia provenga o da una banca, da una compagnia assicurativa o da intermediari finanziari controllati dalla Banca d’Italia.

Vediamo nel dettaglio i casi inCasa in costruzione cui la normativa va applicata. 

La fideiussione obbligatoria è prevista ogni qual volta si vada ad acquistare un immobile non ancora ultimato, ossia in costruzione, o quando i lavori non siano ancora stati iniziati. In ogni caso è necessario però che sia stato richiesto il permesso di costruire, per cui è bene informarsi presso il Comune in cui è situata la costruzione. Questo vale anche per le sopraelevazioni, le ristrutturazioni, le ricostruzioni i risanamenti conservativi e i restauri.

La normativa, invece, non si applica agli immobili i cui lavori siano terminati e alle costruzioni il cui permesso di costruire era stato richiesto prima del 22 luglio 2005.

Casa in costruzione: Chi sono i soggetti tutelati?

Sono tutelati dalla relativa normativa i singoli privati che si affidano ad un costruttore o ad una società di costruzioni ed i soci delle cooperative. Non rientrano nella tutela le imprese e le associazioni.

Dunque la legge n. 122 prevede, ai fini della tutela, che nel preliminare di vendita siano indicati una serie di elementi al fine di rendere più sicura la vendita.
Il compromesso, l’atto  con cui il compratore e il venditore definiscono modalità, costi, obblighi e tutti gli accordi sulla compravendita, dovrà allora  contenere oltre all’indicazione dei dati anagrafici delle parti, delle caratteristiche tecniche della casa, anche i tempi di consegna massimi dell’immobile, il prezzo e le modalità di pagamento, il capitolato, i disegni del progetto e naturalmente gli estremi della fideiussione.

Casa in costruzione: Stipula del rogito

Una volta arrivati alla stipula del contratto di acquisto definitivo si possono verificare due situazioni. Che l’acquirente saldi il tutto al costruttore; in tal caso il primo dovrà domandare al costruttore la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile da parte della Banca.Casa in costruzione

Oppure può accadere che al momento del rogito l’acquirente non sia in grado di saldare il prezzo, ma debba accollarsi il mutuo che il costruttore ha dovuto richiedere per la costruzione dell’immobile.

In questo caso bisogna verificare che il mutuo sia frazionato, ossia che riguardi la singola unità immobiliare acquistata e non anche l’intero fabbricato. Se vi dovessero essere dei problemi in tal senso occorrerà inviare alla banca che ha erogato il mutuo una lettera con la richiesta di frazionamento ed una serie di documenti quali il preliminare di vendita, i dati catastali dell’abitazione e un documento d’identità. A questo punto la banca provvederà al frazionamento entro 90 giorni dalla richiesta, tempi che possono allungarsi fino a 120 giorni se vi siano più di 50 quote. Al frazionamento non si potrà procedere se vi siano alcune unità immobiliari che non possono ancora essere registrate al catasto. Qualora poi la banca non conceda il frazionamento si potrà adire il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile.

Casa in costruzione: tutela dell’acquirente – di Redazione

 

Casa dal costruttore: tutela dell’acquirente in caso di fallimento del costruttore

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