La polizza globale fabbricati è una polizza assicurativa che tutela il condominio in caso di danni sia alle parti comuni che alle singole unità immobiliari. Tutela condominio: la polizza globale
Tutela condominio: la polizza globale . Inoltre la polizza nonché garantisce la responsabilità civile, ossia tutela il condominio per tutti i danni cagionati a terzi per lesioni personali e morte e per i danneggiamenti sia a cose che ad animali.
E’ onere dell’amministratore di condominio stipulare una polizza globale fabbricati e spetta sempre a lui adoperarsi nel caso in cui sorgano problemi che necessitino l’intervento assicurativo.
Infatti, nel caso di danni tra due proprietà esclusive, si pensi all’allagamento dell’appartamento sottostante a causa della rottura dell’impianto privato dell’appartamento del piano di sopra.
In tali casi il singolo condomino che ha subito il danno non può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione e chiedere il risarcimento del danno, ma deve necessariamente far intervenire l’amministratore.
L’amministratore può stipulare la polizza globale fabbricati senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale sempre che, però, la durata della polizza non ecceda quella del suo mandato (un anno).
Infatti, nel caso in cui l’amministratore decida di stipulare una polizza globale fabbricati per una durata pluriennale al fine di ottenere condizioni contrattuali migliori, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Il costo della polizza globale va ripartito fra tutti i condomini in base alle loro quote millesimali di proprietà, a meno che il regolamento condominiale non disponi diversamente.
Inoltre, il condomino che eserciti nell’edificio un’attività che comporti un rischio maggiore è tenuto al pagamento di un premio assicurativo maggiore rispetto agli altri condomini.
Nel momento della stipula della polizza globale fabbricati è bene anche inserire la c.d. clausola ricerca guasti che copre anche le spese occorrenti per individuare l’origine del danno.
Inoltre, qualora il danno non possa essere interamente risarcito dalla compagnia assicurativa, la differenza grava su tutti i condomini.
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