Privacy in condominio. Per il trattamento dei dati personali dei condomini non occorre il loro consenso in quanto si ritiene che il loro utilizzo da parte dell’amministratore ai fini dell’espletamento del suo incarico sia essenziale ed obbligatorio al tempo stesso.
Condominio e privacy: i doveri dell’amministratore
In particolare il Garante della privacy ha precisato in tema di tutela della privacy dei condomini che la certificazione anagrafica procurata dall’amministratore di condominio deve essere da questo messa a disposizione dei condòmini che la richiedano quando vogliano controllare l’esattezza delle procedure assembleari e impugnare eventualmente le delibere irregolari dell’assemblea condominiale.
Al fine di evitare che persone diverse dai condomini possano prendere conoscenza dei dati personali di quest’ultimi occorre che l’amministratore presti particolare attenzione e appronti ogni cautela necessaria.
In particolare nel prospetto di ripartizione delle spese presente nel rendiconto annuale predisposto da parte dell’amministratore è indicato la posizione dei debiti e dei crediti di ciascun condòmino; per tale motivo è necessario che l’amministratore invii tali dati in busta chiusa ai singoli condomini, onde evitare che persone estranee al condominio ne possano venire a conoscenza.
E’ vietata l’affissione nella bacheca condominiale di prospetti dai quali è possibile conoscere le eventuali morosità dei condomini, dal momento che la bacheca si trova nella parte comune del condominio in cui possono passare anche persone non facenti parte del condomini stesso con conseguente violazione delle norme sulla tutela della privacy dei condòmini.
Tutela privacy in condominio: sentenze Cassazione
A tal proposito la Cassazione con sentenza n. 13540 del 2008 ha affermato che integra il delitto di diffamazione il comunicato indicante come moroso un condòmino, qualora il comunicato stesso venga affisso in un luogo accessibile ad un numero indeterminato di soggetti , diversi dagli altri condomini per i quali può invece sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile per la conoscenza dei fatti.
Anche più di recente la Suprema Corte è intervenuta con sentenza n. 186 del 2011 secondo cui costituisce violazione della privacy l’affissione in bacheca dei debiti dei condomini.
L’amministratore, invece, non è obbligato a predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) ai fini della privacy, ma deve comunque riservare una particolare attenzione ad attuare delle misure di protezione dei dati personali affinché persone estranee ne vegnano a conoscenza accedendo al suo ufficio.
A tutti i condomini deve essere poi inviata un’informativa ai fini della privacy che deve essere rinnovata in occasione di eventuali compravendite immobiliari.
Il Garante della privacy ha inoltre precisato che l’amministratore può, senza il preventivo consenso dei condomini interessati, comunicare ai fornitori, che ne abbiano necessità ai fini di far valere i loro diritti in sede giudiziaria, i nominativi dei condomini morosi con le rispettive quote millesimali.
Sempre in tema di tutela della privacy dei condomini il Garante si è poi espresso anche in riferimento al problema della videosorveglianza in condominio.
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