L’uso e l’abitazione sono diritti reali di godimento, al pari dell’usufrutto, dal quale però se ne differenziano per la minore ampiezza del loro contenuto. Uso e abitazione.
Uso e abitazione. Essi si costituiscono per atto negoziale (testamento o contratto) o per usucapione.
Ai sensi dell’art. 1021 c.c. l’uso si fonda sul diritto di servirsi di una determinata cosa e, nel caso sia fruttifera, di raccogliere i frutti per quanto serve ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni dell’usuario devono essere valutati in base alla sua condizione sociale.
In base all’art. 1022 c.c. l’abitazione è il diritto di abitare una casa, sempre però limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia. Il codice civile ricomprende nel concetto di famiglia non solo i figli o il coniuge, ma anche le persone conviventi con il titolare per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
E’ fatto divieto assoluto di cedere o dare in locazione i diritti di uso e di abitazione.
Gli obblighi
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti oppure chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa deve concorrere alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al versamento dei tributi al pari dell’usufruttuario.
Se poi il titolare del diritto d’uso o di abitazione raccoglie solo una parte dei frutti o occupa solo una parte della casa, allora deve contribuire in proporzione di ciò che gode.
All’uso e all’abitazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’usufrutto.
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