Tra i tanti interventi normativi in materia di parcheggi vi ritroviamo la legge di semplificazione del 28.11.2005 n. 246 art. 12 (in G.U. n. 280 del 01.12.2005) che ha modificato l’art. 41 sexies legge n.1150 del 17.08.1942. Vendita parcheggi condominiali
Vendita parcheggi condominiali. La legge succitata ha inserito un nuovo comma all’art. 41 sexies secondo cui “gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”
Tale modifica ha una portata innovativa e, di fatto, “dovrebbe consentire la libera circolazione dei posti auto autonomamente dalle unità abitative, impedendo il sorgere di qualsiasi diritto d’uso a favore dei proprietari degli immobili (in caso di alienazione separata dei parcheggi dagli appartamenti), salva, in ogni caso, l’immodificabilità della destinazione dell’area a parcheggio, in altri termini, è sufficiente che l’area sia destinata e usata (inderogabilmente) come parcheggio, mentre è irrilevante il soggetto che usa tale area, basta che tale soggetto abbia effettivamente bisogno del parcheggio”.
Inoltre, per quanto concerne l’efficacia di tale norma, la dottrina ha ritenuto che le norme modificate del modo di acquisto dei diritti reali non possono assolutamente incidere sulle situazioni giuridiche maturate prima della loro entrata in vigore.
Ma non finisce qui: la novità introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 5/2012, è quella che oggi si possono vendere, con limiti, i parcheggi realizzati in attuazione della legge Tognoli del 1989.
In via generale, chi intende costruire deve rispettare standard di urbanizzazione e in particolare realizzare spazi per parcheggi in misura pari a un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione (articolo 41 sexies legge 1150/1942). Questi spazi per parcheggiare, nel periodo tra il 1985 e il 2005, erano considerati pertinenze necessarie delle singole costruzioni e cioè non separabili dalle stesse. Solo con l’entrata in vigore dell’articolo 12 della legge 246/2005 è stato possibile cedere il diritto a parcheggiare o affittare a terze persone o imprese.
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