L’articolo 1136 c.c., ultimo comma, prevede che delle deliberazioni si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. Verbale assemblea condominiale
Verbale assemblea condominiale. Per i verbali delle assemblee di condominio la forma scritta è richiesta solo ad probationem in quanto la mancanza del processo verbale rende la deliberazione inopponibile al condomino assente, che non abbia preso parte alla sua elaborazione e alla sua approvazione, ma non impedisce la conoscenza aliunde e l’esecuzione della deliberazione da parte sua.
La redazione per iscritto del verbale non è prescritta a pena nullità, tranne nel caso che la delibera assembleare incida su diritti immobiliari. E ancora c’è da dire che la forma scritta ad substantiam del verbale è richiesta solo per la delibere contrattuali, cioè per quelle che esulano dall’espressione della volontà collegiale, rientrando nell’ambito della formazione della volontà contrattuale.
Il verbale può essere anche usato allo scopo di manifestare una volontà negoziabile degli intervenuti o di alcuni di essi, ma per il negozio è richiesta la forma scritta ad substantiam, come anche nel caso di clausole strettamente regolamentari che possono essere modificate con delibera dell’assemblea
Ma cosa viene annotato nel registro dei verbali dell’assemblea? Le eventuali mancaste costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni, le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Inoltre allo stesso registro è anche allegato il regolamento di codominio, ove adottato.
Infine ricordiamo che l’amministratore è obbligato ad avere un registro dei verbali di assemblea, anzi la sua mancanza potrebbe essere annoverata tra le giuste cause di revoca dell’amministratore stesso.
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