Finalmente il tema della videosorveglianza nelle aree comuni condominiali giunge ad un punto di certezza normativa dopo anni di interventi giurisprudenziali che ora prevedevano la necessità dell’unanimità, ora della maggioranza qualificata per deliberare l’installazione di tali impianti. Videosorveglianza condominio: disciplina post riforma condominio.
Videosorveglianza condominio: disciplina post riforma condominio. Con la Riforma del condominio, il nuovo articolo 1122 ter del codice civile mette chiarezza disciplinando direttamente la videosorveglianza. In base a tale disposto, l’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà dei millesimi può deliberare l’installazione sulle parti comuni condominiali di impianti di videosorveglianza.
La disposizione, limitandosi a prevedere l’ammissibilità di una delibera di installazione si pone nell’ambito delle prescrizioni dettate dal codice della Privacy le cui norme non vengono derogate ma solo integrate.
Questo significa che vanno osservate tutte le disposizioni dettate dal codice summenzionato:
– Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate con appositi cartelli della presenza delle telecamere;
– I cartelli devono essere visibili anche di notte nell’ipotesi in cui le telecamere funzionino anche in dette ore;
– Se poi l’impianto è collegato alle forze dell’ordine, ciò deve risultare da un cartello specifico;
– Le immagini registrate vanno conservate per un massimo di 24 ore, salvo esigenze di indagini di polizia o comunque esigenze giudiziarie.
Qualora tale prescrizioni non vengano seguite, ciò può comportare:
– L’inutilizzabilità dei dati personali trattati;
– Provvedimenti di blocco o comunque divieti di trattamento a cura del Garante della Privacy;
– Eventuali sanzioni amministrative o penali, oltre richieste di risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.
paolo dice
Articolo interessante e colgo l’occasione per complimentarmi per questo sito! veramente ben fatto e con tanti articoli utili!