Nel 2014, secondo l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), sono aumentate le compravendite immobiliari (+3,6 per cento). Un fenomeno che sembra rafforzarsi anche nel corso del primo trimestre 2015, che ha fatto registrare un +0,8 per cento nel numero di transizioni che hanno visti protagonista un immobile, soprattutto di tipo residenziale.
Sei anche tu tra gli acquirenti? Non dimenticare la voltura catastale
Per tutti colori che si apprestano a concludere l’acquisto di un immobile o si preparano ad affrontarne la ricerca è bene ricordare che ogniqualvolta il bene d’interesse è soggetto a compravendita va effettuata la nuova voltura catastale. La pratica per effettuare una voltura catastale viene preparata e depositata da parte di un tecnico abilitato iscritto presso un ordine o collegio professionale (geometra, architetto, ingegnere, notaio).
Per risparmiare tempo prezioso ed evitare lunghe file, grazie al supporto di siti web specializzati, come Pratiche, oggi è possibile richiedere il documento direttamente online. Un incaricato del sito, con i documenti utili per la richiesta, si recherà presso l’Ufficio Centrale del Catasto e provvederà ad effettuare la voltura.
In sole sei settimane dal ricevimento dei documenti utili per la presentazione in catasto, sarà possibile entrare in possesso della voltura catastale accedendo direttamente al proprio profilo online e allo storico delle pratiche avviate e risolte.
Cos’è la voltura catastale?
La voltura catastale è un documento che attesta l’avvenuta modifica dei dati anagrafici di un bene accatastato presso l’Agenzia del Territorio, le cui funzioni sono oggi svolte dall’Agenzia delle Entrate.
La voltura riporta tutte le informazioni anagrafiche utili a risalire al vecchio proprietario dell’immobile o del terreno oggetto di passaggio di proprietà e tutti i dati anagrafici del nuovo intestatario. È un documento obbligatorio e ha l’obiettivo di consentire l’aggiornamento delle informazioni contenute nella visura catastale.
Quando è necessaria?
La voltura catastale va richiesta ed effettuata tutte le volte che l’immobile o il terreno d’interesse sono soggetti a un cambio di proprietà.
Ciò avviene prevalentemente in occasione di compravendita o di eredità causa morte del proprietario o di una donazione oppure nel caso di una fusione e/o scissione societaria. Tra le possibili motivazioni di un cambio di proprietà anche la costituzione di ipoteca, la fusione o la divisione di unità immobiliari e in tutti gli altri casi in cui un bene passa di mano da un proprietario a un altro per una ragione o per un’altra.
Focus tempi
La voltura catastale va necessariamente effettuata entro 30 giorni dalla cessione del bene d’interesse.
In caso contrario, si incorre in una sanzione pecuniaria per ogni anno di ritardo e viene redatto un verbale di ritardato deposito. Dopo cinque anni di ritardo, la sanzione non può essere a causa dello scadere dei termini di prescrizione. Nel caso in cui, però, nel corso di questi cinque anni, si incorresse in una verifica effettuata da parte dell’Agenzia del Territorio e venisse evidenziata la mancanza di denuncia, la sanzione pecuniaria verrebbe addebitata alla parte proprietaria come risultante da atto pubblico attestante la proprietà del bene.
In caso di successioni che interessano immobili, invece, resta fermo il termine dei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di successione per la presentazione agli uffici del Catasto della richiesta di voltura.
Questo documento, come già evidenziato, interessa sia l’aggiornamento dei dati catastali sia quello dei dati dei soggetti proprietari sia quello relativo alla misura del possesso.
Cosa serve per richiederla?
Per avviare la pratica relativa alla richiesta di una voltura catastale è necessario dotare il tecnico che se ne occuperà di documentazione aggiuntiva, in particolare: la copia originale o conforme all’originale dell’atto di provenienza del bene (atto pubblico, rogito, atto di donazione, atto di provenienza), i dati relativi all’atto stesso e il notaio rogante (richiesti già dai moduli necessari), i dati del dichiarante, della parte cedente e della parte acquisente, i dati catastali e identificativi del bene oggetto di voltura.
È necessario, inoltre, dotare il tecnico di delega dell’avente titolo per la richiesta di voltura e dei dati catastali delle unità immobiliari. Nel caso in cui si trattasse di volture catastali di afflusso si rende necessaria anche la documentazione motivante la voltura. Per le volture per preallineamento, invece, è necessario fornire la documentazione rilasciata dal catasto a seguito della prima richiesta non andata a buon fine.
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