Compravendita: garanzia contro il fallimento del venditore. Quando si acquista casa, la prima cosa da fare per non avere sorprese è quella di tutelarsi contro un eventuale fallimento dell’impresa venditrice.
Ma come si fa? Innanzi tutto, appena si stipula il preliminare di vendita è necessario trascriverlo subito presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Tale adempimento è utile specie se il tempo che intercorre tra il compromesso e l’atto definitivo è molto lungo, l’acconto o a caparra da versare è abbastanza consistente e quando vi sia il rischio di fallimento del venditore.
Però occorre considerare che anche la trascrizione del preliminare di compravendita non dà una garanzia immediata.
Infatti, in caso di fallimento del venditore, il curatore fallimentare può decidere di trasferire il bene al compratore e riscuotere la differenza di prezzo tra quanto già versato come acconto e il prezzo totale pattuito.
Tuttavia, il curatore può anche decidere di non rispettare il preliminare ma di scioglierlo; in questo caso, solo se il preliminare è stato trascritto, il compratore diventerà un creditore privilegiato con una maggiore garanzia, rispetto agli altri creditori, di recuperare quanto versato.
Se poi la trascrizione ha ad oggetto un preliminare guardante un’abitazione principale le garanzie sono maggiori in quanto il curatore fallimentare non potrà assolutamente sciogliere il preliminare regolarmente trascritto.
In ogni caso è sempre necessario che tra la trascrizione del preliminare ed l’atto definitivo non siano trascorsi più di 3 anni o che si arrivi alla stipula del rogito entro 1 anno dalla data indicata sul preliminare: se questo non accade gli effetti positivi della trascrizione del preliminare vengono meno.
Naturalmente, trascrivere il preliminare di compravendita ha dei costi in quanto occorre rivolgersi ad un notaio.
Però in compenso si hanno maggiori garanzie in caso di fallimento dell’impresa venditrice.
Un altro modo per tutelare l’acquirente di una casa costruzione dal rischio di eventuale fallimento del venditore è quello di far stipulare all’impresa costruttrice una fideiussione bancaria o assicurativa che però allo stato attuale non è ancora obbligatoria, quindi poco rispettata. Si veda sull’argomento:
ACQUISTARE UNA CASA IN COSTRUZIONE: LA FIDEIUSSIONE
LA TUTELA DELL’ACQUIRENTE DI UNA CASA IN COSTRUZIONE
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