Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un’ unica e identica obbligazione lavorativa subordinata ai sensi dell’articolo 42, D.Ls. 276/2003. Lavoro ripartito. Riforma condominio 2013
Lavoro ripartito. Riforma condominio 2013. Se il lavoro ripartito viene introdotto là dove è già in essere un rapporto di lavoro, il lavoratore in forza avrà la facoltà di scegliere l’altro lavoratore con il quale dovrà assumere l’obbligazione relativa alla prestazione lavorativa: il datore di lavoro potrà anche esprimere il proprio gradimento o meno sulla persona scelta, senza motivare la sua decisione.
Se invece il lavoro ripartito è istituito ex novo, con l’assunzione contestuale di due lavoratori, questi potranno esprimere il proprio gradimento ad assumere in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto può indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che dovrà essere svolto da ciascuno.
Tuttavia, è anche vero che i lavoratori possono comunicare, sempre preventivamente, al proprio datore di lavoro, eventuali modificazioni circa la distribuzione dell’orario lavorativo.
Per quanto concerne le dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori, comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
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